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ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi che perseguono un modello diverso da quello dello Stato centralizzato, prevalente fino alla proclamazione della Repubblica. Il primo è il decentramento, in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato (come il provveditorato agli studi, l'intendenza di finanza ecc.); il secondo è quello dell'autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano (Comuni, Province, Regioni: vedi artt. 114-133).
ARTICOLO 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste minoranze (in particolare di lingua francese in Valle d'Aosta e di lingua tedesca e ladina nel Trentino-Alto Adige, ma anche greci, albanesi, slavi) ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a statuto speciale e in altre leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura (per esempio, istituendo scuole particolari).
ARTICOLO 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all'ambito spirituale. I Patti Lateranensi (dal nome del palazzo romano in cui furono siglati) comprendono un trattato e un concordato fra la Santa sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti nel 1929. Modifiche sono state apportate con l'accordo del 1984.
ARTICOLO 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Insieme alla libertà di culto (art. 19), si afferma la libertà delle varie confessioni religiose (cioè delle diverse organizzazioni di fedeli) e si affida alla legge la regolamentazione dei rapporti con lo Stato, sempre sulla base di intese. Nel 1929, grazie al concordato con la Chiesa cattolica, veniva emanata una legge sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato. Dal 1984 al 1989, varie intese con valdesi, comunità ebraiche, avventisti, assemblee di Dio sono state trasformate in legge, limitando la discriminazione a favore della Chiesa cattolica.
ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
L'articolo impegna lo Stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura (ogni occasione di elevazione della società attraverso la conoscenza e gli studi) e della ricerca scientifica (come fatto culturale, ma soprattutto come fatto economico, legato alle tecnologie produttive). Esiste attualmente un Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Anche per la tutela del paesaggio (bellezze naturali, parchi, giardini ecc.) e del patrimonio storico e artistico (musei, biblioteche, pinacoteche, palazzi di interesse storico ecc.) sono stati istituiti il Ministero dell'ambiente e quello per i beni culturali e ambientali. Vedi anche l'art. 33.
ARTICOLO 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati (diritto internazionale) e che, di queste, quelle che derivano da consuetudini (diritto internazionale generalmente riconosciuto; vi è anche il diritto internazionale che deriva dai trattati, i quali diventano diritto interno con l'ordine di esecuzione) si trasformano automaticamente in diritto interno (si pensi all'immunità degli ambasciatori). Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità (permettiamo allo straniero di svolgere una certa professione se è consentito altrettanto, nel suo paese, a un cittadino italiano). Accordiamo, però, asilo (e non lo rimandiamo al suo paese) a chi sia perseguitato per motivi politici o sia impedito di esercitare diritti di libertà (di stampa, di circolazione ecc.).
ARTICOLO 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L'Italia è da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si verificherà con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Introdotto nel 1797 dalla Repubblica cispadana, il tricolore venne assunto come bandiera nazionale dal Regno d'Italia, con al centro lo stemma della casa Savoia. Con la Repubblica, lo stemma è stato tolto.